Statuto
Associazione Rete Memoriale svizzero per le vittime del nazionalsocialismo
1. Nome e sede
Sotto il nome di «Rete Memoriale svizzero per le vittime del nazionalsocialismo» è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. CC con sede a Zurigo. Essa è politicamente e confessionalmente indipendente.
2. Scopo e finalità
Lo scopo dell’associazione è la connessione dei vari luoghi di divulgazione e dei siti commemorativi svizzeri dedicati alle vittime del nazionalsocialismo. Promuove l’accompagnamento e la consulenza scientifica e professionale di questi luoghi di trasmissione della memoria e siti su loro espressa richiesta. Inoltre, promuove in via prioritaria, in collaborazione con il Canton San Gallo, la pianificazione, la realizzazione e la gestione di un centro di divulgazione a carattere nazionale e transfrontaliero nella Valle del Reno sangallese. Garantisce in particolare il coordinamento di questa offerta con il luogo della memoria a Berna. L’associazione non persegue scopi commerciali e non ha scopo di lucro. Gli organi operano a titolo onorario.
3. Mezzi
Per il perseguimento dello scopo sociale, l’associazione dispone dei seguenti mezzi:
- Quote associative
- Contributi dei soci associati
- Proventi da eventi propri
- Sovvenzioni
- Proventi da accordi di prestazione
- Donazioni e liberalità di ogni genere
4. Appartenenza
I soci (di seguito denominati anche soci dell’associazione) sono le seguenti persone giuridiche:
- Il Canton San Gallo
- La Città di Berna (in rappresentanza dell’organizzazione responsabile del Memoriale di Berna, di prossima costituzione)
- La Federazione svizzera delle comunità israelite FSCI
- L’Università di Basilea (rappresentata dal Centro di Studi Ebraici)
- ETH Zurigo (rappresentata dall’Archivio di Storia Contemporanea AfZ)
I soci associati senza diritto di voto sono persone giuridiche in Svizzera e nei paesi confinanti che promuovono, pianificano, mettono in rete, accompagnano scientificamente o gestiscono luoghi di trasmissione della memoria o siti commemorativi dedicati alle vittime del nazionalsocialismo in Svizzera. Le domande di ammissione devono essere indirizzate al comitato. Il comitato decide sull’ammissione e l’esclusione dei soci associati.
5. Cessazione della qualità di socio
La qualità di socio cessa per recesso, esclusione o scioglimento della persona giuridica.
6. Recesso ed esclusione
Il recesso dall’associazione è possibile a fine anno. La lettera di recesso deve essere indirizzata al comitato per iscritto almeno 12 settimane prima della fine dell’anno. Per l’anno in corso è dovuta l’intera quota associativa.
7. Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci
b) il comitato
c) l’ufficio di revisione
d) il segretariato
8. Assemblea dei soci
L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea dei soci. Un’assemblea ordinaria dei soci si tiene annualmente al più tardi entro la fine di giugno. Il comitato convoca per iscritto i soci dell’assemblea con 30 giorni di anticipo, comunicando l’ordine del giorno. Le convocazioni via e-mail sono valide. Le proposte all’attenzione dell’assemblea dei soci devono essere indirizzate per iscritto al comitato al più tardi 14 giorni prima dell’assemblea. I soci associati sono invitati all’assemblea come ospiti, senza diritto di voto. Hanno diritto di proposta e di parola. Il comitato può in qualsiasi momento convocare un’assemblea straordinaria dei soci indicandone lo scopo. Il comitato può, se necessario, decidere di svolgere l’assemblea dei soci in modalità virtuale.
L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione. Ha i seguenti compiti e competenze:
a) approvazione del verbale dell’ultima assemblea dei soci
b) approvazione della relazione annuale del comitato
c) ricezione del rapporto di revisione e approvazione del conto annuale
d) discarico del comitato
e) elezione dell’ufficio di revisione
f) fissazione delle quote associative
g) presa d’atto del preventivo annuale
h) presa d’atto del programma di attività
i) deliberazione sulle proposte del comitato e dei soci
j) modifica dello statuto
k) deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e sull’utilizzo del ricavato della liquidazione
Ogni assemblea dei soci regolarmente convocata è atta a deliberare, purché partecipino almeno quattro soci. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno tre soci. Le modifiche dello statuto richiedono il consenso di almeno quattro soci. Delle deliberazioni adottate deve essere redatto un verbale.
9. Comitato
Il comitato è composto da cinque persone. Del comitato fa parte un rappresentante di ogni socio:
- Una persona delegata dal Canton San Gallo
- Una persona delegata dalla Federazione svizzera delle comunità israelite
- Una persona delegata dal Centro di Studi Ebraici dell’Università di Basilea
- Una persona delegata dall’ETH Zurigo (rappresentata dall’Archivio di Storia Contemporanea AfZ)
- Una persona delegata dalla Città di Berna (in rappresentanza dell’organizzazione responsabile del Memoriale di Berna in via di costituzione)
I soci dell’associazione comunicano agli altri soci e al comitato i cambiamenti relativi alle persone delegate. Il comitato gestisce gli affari correnti e rappresenta l’associazione verso l’esterno. Il comitato si costituisce da sé. Emana regolamenti. Può istituire gruppi di lavoro (gruppi tecnici) e avvalersi a tal fine di esperti (in particolare anche dei soci associati). Per il raggiungimento degli scopi sociali, può assumere o incaricare persone dietro adeguato compenso. Può stipulare contratti di prestazione di servizi per il raggiungimento degli scopi sociali. I contratti di prestazione di servizi con i soci dell’associazione sono ammissibili se vengono concordate condizioni di mercato. Decide sull’impiego dei proventi. Il comitato dispone di tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo per legge o ai sensi del presente statuto. Il comitato si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. Ogni membro del comitato può richiedere la convocazione di una seduta indicandone i motivi. Se nessun membro del comitato richiede una discussione orale, la deliberazione per via circolare (anche elettronica) è possibile. Ai membri del comitato non vengono corrisposti compensi, essi hanno diritto al rimborso delle spese effettive.
10. Ufficio di revisione
L’assemblea dei soci elegge due revisori dei conti o una persona giuridica che controllino la contabilità ed effettuino almeno una volta all’anno un controllo a campione. L’ufficio di revisione presenta al comitato, all’attenzione dell’assemblea dei soci, il rapporto e la proposta. La durata del mandato è di quattro anni. La rielezione è possibile.
11. Segretariato
Il segretariato è gestito dal segretariato della Federazione svizzera delle comunità israelite FSCI a Zurigo ed è curato dai collaboratori della FSCI. Tra l’associazione e la FSCI viene stipulato un accordo sull’entità e il compenso delle prestazioni del segretariato.
12. Diritto di firma
Il comitato disciplina la firma collettiva a due.
13. Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde esclusivamente il patrimonio associativo. La responsabilità dei soci è esclusa.
14. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con deliberazione di un’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci e con la maggioranza di quattro soci. Se all’assemblea partecipano meno di quattro soci, entro un mese si terrà una seconda assemblea. In questa assemblea l’associazione può essere sciolta con la maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale devolve a un’organizzazione esente da imposta che persegue lo stesso scopo o uno scopo analogo. La ripartizione del patrimonio sociale tra i soci è esclusa.
15. Entrata in vigore
Il presente statuto è stato approvato durante l’assemblea costitutiva del 26 novembre 2024 ed è entrato in vigore in tale data.
Statuto
Associazione promotrice Memoriale svizzero per le vittime del nazionalsocialismo
1. Nome, sede
Sotto il nome Associazione promotrice Memoriale svizzero per le vittime del nazionalsocialismo è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 segg. del Codice civile svizzero con sede a Berna. L’associazione è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale.
2. Scopo
L’associazione ha lo scopo di sostenere a lungo termine il Memoriale per le vittime del nazionalsocialismo con le sue attività. Inizialmente sostiene in via prioritaria il luogo della memoria a Berna. Ciò include in particolare il coordinamento della manutenzione, della gestione e della sicurezza, nonché l’ulteriore sviluppo e l’integrazione del luogo della memoria e della sua offerta di divulgazione dei contenuti. In un secondo momento si aggiungerà il sostegno al luogo di divulgazione nella Valle del Reno sangallese. L’associazione sostiene i relativi sforzi e partecipa attivamente alle questioni di sviluppo strategico di entrambe le sedi e al conseguente rapido adeguamento o rinnovo delle strutture. Può intraprendere cooperazioni e alleanze strategiche e fondersi con altre persone giuridiche.
L’associazione opera esclusivamente a fini di pubblica utilità e non persegue scopi di lucro o di auto-aiuto. Gli organi operano a titolo onorario.
3. Mezzi
Per il perseguimento dello scopo sociale, l’associazione dispone dei seguenti mezzi:
- Quote associative
- Proventi da eventi propri
- Contributi statali/sovvenzioni e finanziamenti da terzi
- Proventi da accordi di prestazione
- Proventi dal patrimonio sociale
- Donazioni e liberalità di ogni genere
4. Acquisizione della qualità di socio
Possono diventare soci le persone fisiche e giuridiche, le società di persone e gli enti di diritto pubblico a cui sta a cuore lo scopo sociale.
L’adesione all’associazione può avvenire in qualsiasi momento. Le domande di ammissione devono essere indirizzate al comitato, che decide in via definitiva sull’ammissione. Può rifiutare l’ammissione senza indicarne i motivi.
5. Quota associativa
Ogni socio è obbligato al pagamento di una quota associativa annuale. L’assemblea dell’associazione determina l’ammontare delle quote associative.
6. Cessazione della qualità di socio
L’appartenenza cessa
- per le persone fisiche per dimissioni, esclusione o morte.
- per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diritto pubblico per dimissioni, esclusione o scioglimento.
7. Dimissioni ed esclusione
Ogni socio può dichiarare le proprie dimissioni con un preavviso di tre mesi per la fine dell’esercizio. La dichiarazione deve essere fatta in forma scritta all’attenzione del comitato.
Il comitato può escludere un socio dall’associazione per gravi motivi, in particolare se il socio viola gli interessi e gli obiettivi dell’associazione, arreca una cattiva reputazione all’associazione o non fornisce le prestazioni promesse. L’esclusione deve essere motivata.
Un socio escluso può impugnare l’esclusione mediante opposizione entro un mese. L’opposizione deve essere scritta e presentata al comitato. L’assemblea dell’associazione decide in via definitiva sull’opposizione relativa all’esclusione durante la successiva assemblea. Fino alla decisione definitiva, i diritti del socio sono sospesi. Se l’assemblea dell’associazione revoca l’esclusione, il socio escluso riacquista la qualità di socio con effetto retroattivo dalla data dell’esclusione.
Chi non paga la propria quota associativa nonostante il sollecito viene escluso dal comitato, senza che il socio interessato abbia diritto di opposizione.
8. Effetti della cessazione dell’appartenenza
I soci usciti o esclusi devono l’intera quota associativa per l’esercizio in corso.
9. Organi
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dell’associazione
- il comitato
- l’ufficio di revisione, se ne viene eletto uno
- il segretariato, se ne viene eletto uno
10. Verbali
Le assemblee dell’associazione e le sedute del comitato vengono verbalizzate. Il/la presidente e il/la segretario/a verbalizzante firmano congiuntamente il verbale. Il verbale contiene almeno:
- il tipo di seduta (assemblea dell’associazione o seduta del comitato)
- la data della seduta
- la constatazione del numero di persone presenti o assenti
- il nome del/della presidente
- il nome del/della verbalizzante
- le dichiarazioni messe a verbale
- le deliberazioni e i risultati delle votazioni
11. Assemblea dell’associazione
L’assemblea dell’associazione è l’organo supremo dell’associazione. È l’assemblea dei soci dell’associazione. I soci attivi hanno diritto di voto. I soci passivi sono invitati all’assemblea come ospiti senza diritto di voto. Hanno diritto di proposta e di parola.
L’assemblea ordinaria dell’associazione si tiene ogni anno nel primo semestre ed è convocata dal comitato. La convocazione avviene con almeno 30 giorni di anticipo per iscritto, indicando l’ordine del giorno. Le proposte all’attenzione dell’assemblea devono essere indirizzate per iscritto al comitato al più tardi 14 giorni prima dell’assemblea. Non possono essere prese deliberazioni su proposte relative a oggetti di discussione non debitamente annunciati; sono escluse le proposte di convocazione di un’assemblea straordinaria.
Il comitato o un quinto dei soci possono richiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria indicandone lo scopo, che deve tenersi entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Il luogo dell’assemblea è stabilito dal comitato. L’assemblea può essere svolta come assemblea fisica, sotto forma di votazione scritta, sotto forma di votazione elettronica o come assemblea elettronica. Il comitato decide la forma di svolgimento.
Ogni assemblea regolarmente convocata è atta a deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Ogni socio attivo ha un voto nell’assemblea. Le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diritto pubblico esercitano il loro diritto di voto tramite un rappresentante, che deve essere membro dell’organo supremo di direzione o amministrazione.
I soci prendono le deliberazioni con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il/la presidente ha il voto decisivo. Le modifiche statutarie e la decisione sullo scioglimento dell’associazione richiedono il consenso di almeno due terzi di tutti i soci presenti.
L’assemblea dell’associazione ha i seguenti compiti e competenze intrasferibili:
- elezione e revoca dei membri del comitato e della presidenza
- elezione dell’ufficio di revisione
- approvazione della relazione annuale, del conto annuale e del preventivo
- ricezione del rapporto di revisione
- deliberazione sull’adozione e la modifica dello statuto
- deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e sulla destinazione del ricavato della liquidazione
- discarico del comitato
- fissazione delle quote associative
- decisioni sulle deliberazioni impugnate del comitato riguardanti l’esclusione di soci
- deliberazione su oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le vengono presentati dal comitato
12. Comitato
Il comitato è composto da almeno tre membri. Possono essere elette nel comitato persone che non sono soci dell’associazione.
La presidenza è designata dall’assemblea dell’associazione. È possibile una co-presidenza. Per il resto, il comitato si costituisce da sé. La durata del mandato è di tre anni. La rielezione è possibile senza limitazioni.
Il comitato è competente per il disbrigo di tutti gli affari correnti che non sono espressamente assegnati a un altro organo dalla legge o dal presente statuto. Rientrano nella competenza del comitato in particolare:
- pianificazione e attuazione di attività relative all’adempimento dello scopo sociale
- rappresentanza dell’associazione verso l’esterno
- preparazione e convocazione dell’assemblea dell’associazione
- esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dell’associazione
- decisione sull’ammissione e l’eventuale esclusione di membri dell’associazione
- trattazione di suggerimenti, proposte e reclami dei membri dell’associazione
- allestimento del preventivo e del conto annuale
- emanazione di regolamenti
- stipulazione di contratti
- amministrazione del patrimonio sociale
- la gestione operativa, nella misura in cui non l’abbia delegata
- elezione e revoca di un direttore e formulazione del mandato di prestazione, nella misura in cui la gestione operativa venga delegata
Il comitato disciplina il diritto di firma e può conferire il diritto di firma ad altri terzi.
Il comitato si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono. Ogni membro del comitato può richiedere la convocazione di una seduta indicandone i motivi.
Il comitato è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei soci. Prende le sue deliberazioni con la maggioranza dei voti espressi. Il presidente ha diritto di voto e decide in caso di parità.
Le deliberazioni possono essere prese anche per via circolare, a meno che un membro del comitato non richieda la discussione orale.
Ai membri del comitato non vengono corrisposti compensi, essi hanno diritto al rimborso delle spese effettive.
13. Ufficio di revisione
L’assemblea dei soci può eleggere due revisori dei conti o una persona giuridica che controllino la contabilità ed effettuino almeno una volta all’anno un controllo a campione.
Qualora ai sensi dell’art. 69b CC debba essere effettuata una revisione ordinaria o limitata, è obbligatorio nominare un ufficio di revisione.
L’ufficio di revisione presenta il rapporto al comitato all’attenzione dell’assemblea dell’associazione.
La durata del mandato è di due anni. La rielezione è ammessa.
14. Segretariato
Il comitato può delegare la gestione degli affari operativi a un segretariato. Il/la direttore/trice dirige il segretariato. La collaborazione tra comitato e segretariato, nonché i compiti, le competenze e le responsabilità del segretariato devono essere stabiliti in un regolamento separato. Il/la direttore/trice partecipa alle sedute del comitato con voto consultivo.
15. Comunicazioni
Le comunicazioni ai soci dell’associazione avvengono tramite lettera, e-mail o in un’altra forma che consenta la prova mediante testo. Le convocazioni dell’assemblea dell’associazione valgono come comunicazioni.
16. Esercizio
L’esercizio corrisponde all’anno civile.
17. Responsabilità
Per le obbligazioni dell’associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei suoi soci è espressamente esclusa e non esiste alcun obbligo di versamenti supplementari.
18. Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può avvenire mediante deliberazione di un’assemblea ordinaria o straordinaria dell’associazione. La decisione sullo scioglimento dell’associazione richiede il consenso di almeno due terzi di tutti i soci presenti.
In caso di scioglimento, l’utile e il capitale saranno devoluti a un’altra persona giuridica con sede in Svizzera, esente da imposte per fini di pubblica utilità o scopi pubblici e con finalità analoga.
Una fusione può avvenire unicamente con un’altra persona giuridica con sede in Svizzera, esente da imposta per motivi di utilità pubblica o di scopo pubblico, e con uno scopo analogo
Lo stesso vale per la trasformazione dell’associazione in un’altra forma giuridica.
Approvazione ed entrata in vigore
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva del 10 giugno 2025 a Zurigo ed è entrato in vigore in tale data.
